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Per la malattia riconosciuta dall'INPS viene erogata una indennità secondo quanto disciplinato dal CCNL vigente e dall'annesso protocollo.
Per l'infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuti dall'INAIL, viene erogata una indennità secondo quanto disciplinato dal CCNL e dall'annesso protocollo.
4. Ape decedutiSecondo quanto disciplinato dal CCNL vigente, si provvede in occasione del 1° Maggio di ogni anno alla erogazione dell'Anzianità Professionale Edile al lavoratore che in ciascun biennio (1° Ottobre - 30 Settembre) abbia maturato, anche in piu' provincie, almeno 2100 ore, contando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza per malattia e per infortunio o malattia professionale regolarmente integrate ed infine i periodi di congedo matrimoniale e di servizio di leva.
Per la registrazione dei periodi di Congedo Matrimoniale o Servizio Militare di Leva, nella misura di 88 ore mensili, il lavoratore dovrà far pervenire alla Cassa Edile il foglio di congedo e la dichiarazione dell'Impresa attestante l'assenza dal lavoro.
Per la registrazione delle ore maturate in altre Provincie, il lavoratore dovrà far pervenire l'apposito attestato ore, rilasciato dalle Casse Edili di provenienza, non oltre il 31 Marzo di ogni anno, al fine di poter percepire in tempo utile la regolare erogazione per Anzianità Professionale Edile.
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione di APE o, comunque ne abbiano maturato il requisito, è erogata dalla Cassa Edile, su richiesta dell'operaio e degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima (paga base - indennità di contingenza - indennità territoriale di settore - elemento economico territoriale).